Sentenza 50/2008 (ECLI:IT:COST:2008:50)
Massima numero 32164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  27/02/2008;  Decisione del  27/02/2008
Deposito del 07/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32161  32162  32163  32165  32166  32167  32168  32169  32170


Titolo
Disabile - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione di un fondo ministeriale destinato all'erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali - Apposizione di vincoli di destinazione nella materia dei servizi sociali, riconducibile alla competenza legislativa regionale residuale - Violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Premesso che il legislatore ha perseguito la finalità di tutelare le persone diversamente abili che si trovino, in quanto tali, in una situazione di «bisogno e di difficoltà», e che il contenuto della norma impugnata deve essere ricondotto alla materia dei servizi sociali, la norma stessa, prevedendo un finanziamento vincolato in una materia di spettanza residuale delle Regioni, viola l'autonomia finanziaria e legislativa regionale, e non è idonea ad escludere il suddetto contrasto la circostanza che le somme stanziate (per le relative spese sostenute entro il 31 dicembre 2008) sono attribuite direttamente a soggetti privati, in quanto le funzioni attribuite alle Regioni «ricomprendono pure le possibilità di erogazione di contributi finanziaria a soggetti privati».

- V. sentenza n. 423/2004.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 389

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte