Disabile - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione di un fondo ministeriale destinato all'erogazione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali - Apposizione di vincoli di destinazione nella materia dei servizi sociali, riconducibile alla competenza legislativa regionale residuale - Violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Premesso che il legislatore ha perseguito la finalità di tutelare le persone diversamente abili che si trovino, in quanto tali, in una situazione di «bisogno e di difficoltà», e che il contenuto della norma impugnata deve essere ricondotto alla materia dei servizi sociali, la norma stessa, prevedendo un finanziamento vincolato in una materia di spettanza residuale delle Regioni, viola l'autonomia finanziaria e legislativa regionale, e non è idonea ad escludere il suddetto contrasto la circostanza che le somme stanziate (per le relative spese sostenute entro il 31 dicembre 2008) sono attribuite direttamente a soggetti privati, in quanto le funzioni attribuite alle Regioni «ricomprendono pure le possibilità di erogazione di contributi finanziaria a soggetti privati».
- V. sentenza n. 423/2004.