Istruzione - Norme della legge finanziaria 2007 - Scuole non statali - Incremento dello stanziamento di bilancio, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia - Indebita incidenza sulle funzioni amministrative, relative ai «contributi alle scuole non statali», già conferite alle Regioni dall'art. 138, comma 1, lettera 'e)' del d.lgs. n. 112 del 1998 - Conseguente non consentito finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale - Violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle Regioni - Illegittimità costituzionale - Salvezza degli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Premesso che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della "istruzione" attribuita alla competenza legislativa concorrente», la norma censurata, nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. Poiché, peraltro, le prestazioni contemplate ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, affinché sia garantita continuità nella erogazione delle risorse finanziarie, devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso anche se non esauriti».
- V. sentenza n. 423/2004.