Famiglia - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo per le politiche della famiglia - Incremento dello stanziamento di bilancio - Previsione dettagliata delle attività, delle iniziative e degli interventi sociali da sostenere - Disciplina incidente su materie di competenza legislativa statale e regionale - Necessità di applicare il principio di leale collaborazione attraverso l'operatività dell'intesa con la Conferenza unificata - Omessa previsione di tale strumento cooperativo nella determinazione ministeriale di distribuzione degli stanziamenti - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo il comma 1252 (in riferimento ai commi 1250 e 1251) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «con proprio decreto», le parole «da adottare d'intesa con la Conferenza unificata» di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La norma si trova all'incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri. La concorrenza di competenze, in assenza di criteri contemplati in Costituzione e avendo riguardo alla natura unitaria e indivisa del Fondo, giustifica l'applicazione del principio di leale collaborazione, che deve, in ogni caso, permeare di sé i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie.