Straniero e apolide - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati - Previsione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri con utilizzo di mediatori culturali - Istituzione di un fondo ministeriale a destinazione vincolata per finalità di politica sociale inerenti ad ambiti materiali regionali - Violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione - Illegittimità costituzionale - Necessità di garantire la continuità di erogazione delle risorse finanziarie, con salvezza dei procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti, in ossequio ai principi di solidarietà sociale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost. La norma censurata, la quale istituisce un fondo ministeriale a destinazione vincolata per favorire l'accoglienza degli alunni stranieri, non prevede un intervento pubblico connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale e non rientra quindi nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di immigrazione, ma inerisce ad ambiti materiali regionali, quali quelli dei servizi sociali e dell'istruzione. La natura sociale delle provvidenze erogate, le quali ineriscono a diritti fondamentali, richiede che si garantisca, in ossequio ai principi di solidarietà sociale, continuità di erogazione, con conseguente salvezza degli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti.