Sentenza 50/2008 (ECLI:IT:COST:2008:50)
Massima numero 32170
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  27/02/2008;  Decisione del  27/02/2008
Deposito del 07/03/2008; Pubblicazione in G. U. 12/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32161  32162  32163  32164  32165  32166  32167  32168  32169


Titolo
Famiglia - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo per le politiche della famiglia - Fondo per le politiche giovanili - Incremento dello stanziamento di bilancio - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata introduzione di norma statale disciplinante finanziamenti a destinazione vincolata nella materia delle politiche sociali di competenza legislativa regionale residuale - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione - Disposizione dal contenuto precettivo generico, inidoneo a ledere gli evocati parametri - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, in quanto la norma censurata, limitandosi a disporre un mero incremento del Fondo per le politiche giovanili non è suscettibile di violare, allo stato, l'autonomia normativa e finanziaria delle Regioni.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1290

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte