Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Riconduzione alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile - Applicabilità anche alle regioni a statuto speciale della norma fondamentale di riforma economico-sociale che regolamenta le forme di impiego flessibili nella p.a. (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua di disposizione della Regione Siciliana che proroga, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, la facoltà dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i lavoratori licenziati dall'ARAS). (Classif. 131002).
La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come delineata dal d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella materia «ordinamento civile», riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 70/2022 - mass. 44856).
Le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica - tra cui l'art. 36 t.u. pubblico impiego che regolamenta le forme di impiego flessibili nella p.a., compreso il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - costituiscono limiti anche per l'esercizio delle competenze legislative esclusive delle regioni a statuto speciale. (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 265/2013).
I profili concernenti l'assunzione e l'inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, comportano l'applicabilità anche alle regioni ad autonomia speciale dell'art. 36, comma 2, t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. (Precedenti: S. 43/2020 - mass. 42978; S. 217/2012 - mass. 36616).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. l, Cost., 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana, l'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, nella parte in cui prevede la proroga per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 del comma 8-bis dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 12 de 1989, come introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. a, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, che ha attribuito all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia la facoltà di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i lavoratori licenziati dall'ARAS - per far fronte alla situazione determinatasi a seguito del suo fallimento - attingendo da un albo appositamente costituito a tali fini. La disposizione impugnata dal Governo, da un lato, viola i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 36, comma 2, t.u. pubblico impiego per il ricorso ai contratti a tempo determinato - esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale - ed eccede i complessivi limiti di durata massima stabiliti per i medesimi da disciplina statale e contrattazione collettiva; dall'altro, dettando una disciplina dell'impiego flessibile nella pubblica amministrazione difforme da quella dello stesso art. 36, comma 2, eccede dalla competenza legislativa regionale statutaria in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione).