Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Meccanismo di regolazione tariffaria ('price cap') per il calcolo della variazione annuale massima dei diritti aeroportuali - Ulteriori misure per la riduzione dell'entità dei diritti aeroportuali - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita violazione dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato - Mancanza nella disposizione denunciata dell'elemento della selettività necessario perché si configuri un aiuto di Stato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies, 11-decies, 11-undecies, 11-duodecies, 11-terdecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prospettata dalla Regione Piemonte e concernente la violazione degli artt. 117, primo comma, e 11 Cost. in base all'asserita natura di «aiuti di Stato» delle norme stesse in quanto volte a favorire i vettori aerei. Il price cap previsto dall'art. 11-nonies è un meccanismo di regolazione della dinamica tariffaria e non può essere configurato come «aiuto di stato». Le nuove misure dei diritti aeroportuali sono determinate con una metodologia di calcolo che commisura il prezzo delle prestazioni rese dai gestori a parametri obiettivi, fondati sulla redditività dell'investimento. Di esso si avvantaggiano tutti i vettori, italiani e stranieri; manca, quindi, l'elemento della selettività che è connotato necessario della nozione di aiuto di Stato (Corte di giustizia, sentenza 6 settembre 2006, C-88/03; sentenza 1° dicembre 1998, C-200/97).