Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Definizione con decreto ministeriale delle attività necessarie alla sicurezza aeroportuale - Ricorsi delle Regioni Piemonte e Campania - Denunciata omessa previsione di forme di collaborazione tra Stato e Regioni - Riconducibilità della disciplina denunciata a materie di competenza esclusiva dello Stato («sicurezza dello Stato», «ordine pubblico e sicurezza» e «protezione dei confini nazionali») - Evocazione inconferente del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-duodecies del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, promossa dalla Regione Piemonte, in riferimento al fatto che i decreti da emanarsi per stabilire le nuove misure in tema di sicurezza aeroportuale prescindono da ogni intesa o collaborazione da parte delle Regioni. La norma, attenendo alla materia della sicurezza dei passeggeri e degli operatori in ambito aeroportuale, ricade nella «sicurezza dello Stato e ordine pubblico» e nella «protezione dei confini nazionali» e rientra, quindi, nella competenza esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lettere d), h) e q) Cost., con la conseguenza che spetta allo Stato adottare una disciplina applicativa.