Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe; violazione dei principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena - Questione identica ad altre già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore a norma del precedente comma 5-bis. Infatti, le questioni sono sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili rispettivamente dalla sentenza n. 22/2007 e dalle ordinanze n. 167 e n. 354/2007, e non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni precedentemente compiute.
- V. i precedenti citati, sentenza n. 22/2007 e ordinanze n. 167 e n. 354/2007.