Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Trattamento sanzionatorio - Limite minimo edittale di un anno di reclusione - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, da assicurare in condizioni di parità anche allo straniero, e dei principi di eguaglianza, di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena - Questione identica ad altra già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena minima di un anno di reclusione per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis. Infatti, la questione è sostanzialmente identica ad altra già dichiarata inammissibile con sentenza n. 22/2007 e non sussistono ragioni per discostarsi dalle valutazioni precedentemente compiute.
- V. il precedente citato, sentenza n. 22/2007.