Sentenza 53/2008 (ECLI:IT:COST:2008:53)
Massima numero 32181
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/03/2008; Decisione del
10/03/2008
Deposito del 13/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:
32182
Titolo
Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Inappellabilità della sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Questione sollevata in sede di appello avverso sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e dei principi costituzionali relativi al giusto processo - Asserita lesione del diritto di difesa del debitore sottoposto a esecuzione - Motivazione implausibile sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Inappellabilità della sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Questione sollevata in sede di appello avverso sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della novella - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e dei principi costituzionali relativi al giusto processo - Asserita lesione del diritto di difesa del debitore sottoposto a esecuzione - Motivazione implausibile sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile - per implausibilità della motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Il remittente erroneamente ha escluso che una sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della norma censurata, che ne sopprime l'appellabilità, abbia come effetto il mantenimento del regime delle sue impugnazioni. Infatti, contrariamente a quanto è stato assunto, in caso di successione di leggi e in mancanza di una disciplina transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
E' inammissibile - per implausibilità della motivazione sulla rilevanza - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 (Riforma delle esecuzioni mobiliari), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Il remittente erroneamente ha escluso che una sentenza emessa prima dell'entrata in vigore della norma censurata, che ne sopprime l'appellabilità, abbia come effetto il mantenimento del regime delle sue impugnazioni. Infatti, contrariamente a quanto è stato assunto, in caso di successione di leggi e in mancanza di una disciplina transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali va desunto dalla normativa vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 616
co.
legge
24/02/2006
n. 52
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte