Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Senato della Repubblica - Legittimazione passiva del Procuratore della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del GIP presso il medesimo Tribunale, per avere essi acquisito e utilizzato come fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio il contenuto di plurime intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il senatore Stefano Esposito, e nei confronti del GUP presso il Tribunale di Torino, per avere posto a fondamento del decreto che dispone il rinvio a giudizio le stesse intercettazioni, senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta). (Classif. 114002).
Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. (Precedenti: O. 261/2022 -mass. 45197; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703).
Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero - e, in particolare, al procuratore della Repubblica - in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate: funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. (Precedenti: S. 183/2017 - mass. 41829; S. 1/2013 - mass. 36860; S. 88/2012 - mass. 36248; S. 87/2012 - mass. 36245; O. 261/2022 - mass. 45197; O. 193/2018 - mass. 40300; O. 273/2017 - mass. 39718; O. 217/2016 - mass. 39076; O. 218/2012 - mass. 36621; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 124/2007 - mass. 31209).
Il Giudice per le indagini preliminari e il Giudice dell'udienza preliminare sono legittimati ad essere parte del conflitto di attribuzione, in quanto organi giurisdizionali collocati in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competenti a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 1/2023-mass. 45273; O. 250/2022-mass. 45221; O. 157/2022-mass. 44942; O. 19/2021-mass. 43577).
(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e del GIP presso il medesimo Tribunale, per avere essi acquisito agli atti del procedimento penale a carico del senatore Stefano Esposito e altri, e utilizzato come fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio, il contenuto di plurime intercettazioni telefoniche che hanno coinvolto il medesimo senatore, e nei confronti del GUP presso il Tribunale di Torino, per avere posto a fondamento del decreto che dispone il rinvio a giudizio le stesse intercettazioni, senza che alcuna autorizzazione sia mai stata richiesta al Senato della Repubblica. Sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica a promuovere conflitto e quella del pubblico ministero e degli organi giurisdizionali a esserne parte; sotto il profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni presidiata dall'art. 68, terzo comma, Cost., che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero per utilizzarle in giudizio). (Precedente: S. 38/2019 - mass. 42192).