Sentenza 53/2008 (ECLI:IT:COST:2008:53)
Massima numero 32182
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
10/03/2008; Decisione del
10/03/2008
Deposito del 13/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:
32181
Titolo
Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Inappellabilità della sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e dei principi costituzionali relativi al giusto processo - Asserita lesione del diritto di difesa del debitore sottoposto a esecuzione - Insufficiente descrizione della fattispecie, incompleta ricostruzione del quadro normativo e contraddittorietà tra motivazione e richiesta formulata alla Corte - Inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Giudizio di opposizione all'esecuzione - Inappellabilità della sentenza pronunciata in primo grado - Previsione introdotta nel novellato art. 616 cod. proc. civ. dall'art. 14 della legge n. 52 del 2006 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e dei principi costituzionali relativi al giusto processo - Asserita lesione del diritto di difesa del debitore sottoposto a esecuzione - Insufficiente descrizione della fattispecie, incompleta ricostruzione del quadro normativo e contraddittorietà tra motivazione e richiesta formulata alla Corte - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, nella parte in cui dispone la non impugnabilità della sentenza che definisce l'opposizione all'esecuzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. L'ordinanza di remissione presenta carenze nella esposizione dei fatti, contiene affermazioni non motivate nella ricostruzione del quadro normativo ed incorre in contraddizioni tra motivazione e richiesta di una sentenza di illegittimità costituzionale integralmente ablativa della disposizione impugnata. In particolare, il giudice non ha indicato se, nel giudizio pendente dinanzi a sé, l'esecuzione cui il debitore si oppone si fondi su un titolo giudiziale o extragiudiziale. Potendo il giudizio di opposizione all'esecuzione può concernere anche ipotesi in cui questa si fonda su titoli giudiziali, e addirittura su sentenza passata in giudicato, titoli riguardo ai quali non si ravvisano le addotte cause di irragionevolezza dell'inappellabilità della sentenza che decide sulla opposizione all'esecuzione. A tal proposito il giudice a quo, pur argomentando sulle evenienze soltanto di alcune ipotesi di opposizione all'esecuzione, sollecita la emissione di una sentenza di illegittimità costituzionale totalmente caducatoria della disposizione censurata, e quindi anche riguardo alla sua applicabilità a fattispecie processuali per le quali i sospetti di incostituzionalità non vengono neppure prospettati. Il remittente, inoltre, censura l'equiparazione, quanto al regime di non impugnabilità, delle opposizioni all'esecuzione a quelle agli atti esecutivi, in quanto le prime avrebbero ad oggetto non mere irregolarità bensì l'accertamento del rapporto di credito, ma solleva la questione basandosi sul non dimostrato presupposto che l'inappellabilità, per essere legittima, debba fondarsi sempre sulla medesima ratio e che non rientri nella libertà di apprezzamento del legislatore individuare rationes diverse, ciascuna idonea a fornirne ragionevole giustificazione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, ultimo periodo, del codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, nella parte in cui dispone la non impugnabilità della sentenza che definisce l'opposizione all'esecuzione, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. L'ordinanza di remissione presenta carenze nella esposizione dei fatti, contiene affermazioni non motivate nella ricostruzione del quadro normativo ed incorre in contraddizioni tra motivazione e richiesta di una sentenza di illegittimità costituzionale integralmente ablativa della disposizione impugnata. In particolare, il giudice non ha indicato se, nel giudizio pendente dinanzi a sé, l'esecuzione cui il debitore si oppone si fondi su un titolo giudiziale o extragiudiziale. Potendo il giudizio di opposizione all'esecuzione può concernere anche ipotesi in cui questa si fonda su titoli giudiziali, e addirittura su sentenza passata in giudicato, titoli riguardo ai quali non si ravvisano le addotte cause di irragionevolezza dell'inappellabilità della sentenza che decide sulla opposizione all'esecuzione. A tal proposito il giudice a quo, pur argomentando sulle evenienze soltanto di alcune ipotesi di opposizione all'esecuzione, sollecita la emissione di una sentenza di illegittimità costituzionale totalmente caducatoria della disposizione censurata, e quindi anche riguardo alla sua applicabilità a fattispecie processuali per le quali i sospetti di incostituzionalità non vengono neppure prospettati. Il remittente, inoltre, censura l'equiparazione, quanto al regime di non impugnabilità, delle opposizioni all'esecuzione a quelle agli atti esecutivi, in quanto le prime avrebbero ad oggetto non mere irregolarità bensì l'accertamento del rapporto di credito, ma solleva la questione basandosi sul non dimostrato presupposto che l'inappellabilità, per essere legittima, debba fondarsi sempre sulla medesima ratio e che non rientri nella libertà di apprezzamento del legislatore individuare rationes diverse, ciascuna idonea a fornirne ragionevole giustificazione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 616
co.
legge
24/02/2006
n. 52
art. 14
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte