Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool e reato di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Prevista competenza, rispettivamente, del tribunale monocratico e del giudice di pace - Lamentata irrazionalità della disciplina, con ingiustificata disparità di trattamento, ed evocata violazione dell'art. 24 Cost. - Carenza di motivazione in relazione a tale parametro - Indeterminatezza del 'petitum' - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, comma 2, e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituiti dall'art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relativamente alla parte in cui le predette norme dispongono una diversa competenza per i reati di guida sotto l'influenza dell'alcool e di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Infatti, con riferimento al parametro di cui all'art. 24 Cost., l'ordinanza di rimessione è del tutto carente di motivazione, e, con riferimento all'art. 3 Cost., la stessa ordinanza si caratterizza per l'indeterminatezza del petitum, non essendo chiaro quale sia l'intervento richiesto tra i due astrattamente ipotizzabili, tra loro peraltro diametralmente opposti.
- Sulla manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum v., citate, ordinanze n. 35 e n. 279/2007.