Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata disparità di trattamento e irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Omessa descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), in forza del quale, per le violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. Infatti, i giudici rimettenti hanno omesso di descrivere le fattispecie concrete oggetto dei giudizi a quibus, essendosi limitati a riferire che agli imputati vengono contestate talune tra le molteplici violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931, nel testo vigente anteriormente alla novella di cui all'art. 1, comma 543, della legge n. 266 del 2005, senza neppure fornire puntuali indicazioni in ordine alla data dei commessi reati, precludendo, in tal modo, ogni possibilità di controllo sulla rilevanza delle questioni.