Ordinanza 55/2008 (ECLI:IT:COST:2008:55)
Massima numero 32186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 13/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32185


Titolo
Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata disparità di trattamento e irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Violazione del principio di conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, relativamente alla parte in cui la predetta norma dispone che per le violazioni di cui all'art. 110, nono comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. Infatti, il giudice rimettente, nel formulare il giudizio sulla rilevanza, non ha compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, non avendo argomentato, sia pure per escluderne l'incidenza, in merito alla nuova sostituzione dell'art. 110, nono comma, del r.d. n. 773 del 1931 ad opera dell'art. 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2005  n. 266  art. 1  co. 547

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte