Sanzioni amministrative - Sanzione applicata dal Prefetto per violazione al codice della strada - Omessa previsione di un termine, diverso da quello stabilito per la prescrizione delle sanzioni, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione - Lamentata violazione del diritto di difesa, dei principi di ragionevole durata del processo e di ragionevolezza - Carenza di motivazione sulla rilevanza della questione - Richiesta di esercizio di potere discrezionale riservato al legislatore e omessa formulazione di un 'petitum' specifico - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente un termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto. Invero, da un lato, l'ordinanza è carente sotto il profilo della motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente ha ritenuto inapplicabile il termine previsto dall'art. 204, commi 1 e 1-bis, dello stesso codice della strada, senza fornire un'adeguata motivazione né sulle ragioni in base alle quali, in un giudizio informato al principio della domanda, coerentemente con la conclusione interpretativa da lui prescelta, non ha rigettato l'opposizione, né sulle stesse ragioni dell'asserita inapplicabilità; dall'altro, il rimettente limitandosi a richiedere l'individuazione in concreto di un termine di decadenza, sollecita l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore e omette di formulare un petitum specifico, lasciando così indeterminato il possibile intervento della Corte.