Ordinanza 59/2008 (ECLI:IT:COST:2008:59)
Massima numero 32190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 13/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva - Criteri di determinazione del risarcimento del danno - Equiparazione alla indennità dovuta in caso di espropriazione per pubblica utilità - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione nonché del diritto di difesa e del diritto di proprietà - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Introduzione nell'articolo censurato di una nuova disciplina differenziata del risarcimento del danno rispetto a quella dell'indennità di espropriazione (comma 7-'bis') - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale anche della nuova disciplina - Necessità di un nuovo esame della rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' - Restituzione degli atti al giudice remittente.

Testo

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, atteso che, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 369 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui applica al «risarcimento del danno» i criteri di determinazione stabiliti per l'indennità di espropriazione per pubblica utilità; che, dopo tale sentenza, l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha introdotto nel citato art. 5-bis il comma 7-bis, il quale ha stabilito una disciplina differenziata del risarcimento del danno rispetto a quella concernente l'indennità di espropriazione per pubblica utilità; che, infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7-bis dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, aggiunto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  co. 6

legge  08/08/1992  n. 359  art.   co. 

legge  28/12/1995  n. 549  art. 1  co. 65

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Altri parametri e norme interposte