Circolazione stradale - Obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo - Esenzione per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso del casco - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Omessa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi principali, con conseguente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 171, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma aggiunto dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 e poi sostituito dall'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 172, comma 8, lettera f) (recte: lettera e)), del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per mancata previsione dell'esenzione dall'obbligo per i conducenti di ciclomotori di indossare il casco protettivo per chi sia affetto da patologia che sarebbe aggravata dall'uso di tale dispositivo di sicurezza. Infatti, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione.