Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Richiesta, con conseguente votazione nell'Assemblea degli azionisti RAI, della revoca di un consigliere di amministrazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente del Consiglio dei ministri - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nei confronti del Ministro e del Presidente del Consiglio dei ministri - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza del requisito soggettivo limitatamente alla Commissione parlamentare ed al Presidente del Consiglio, quale organo competente a dichiarare, in via definitiva, la volontà dell'intero Governo - Esclusione della legittimazione del Ministro a esser parte del conflitto - Sussistenza del requisito oggettivo - Ammissibilità del ricorso nei confronti del Presidente del Consiglio - Comunicazione e notificazione conseguenti.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nei confronti del Governo della Repubblica, in relazione alla proposta di revoca del Consigliere di amministrazione della Rai-radiotelevisione italiana S.p.a, Prof. Angelo Maria Petroni, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri. Infatti, per quanto attiene al profilo soggettivo, sia la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - sia il Presidente del Consiglio dei ministri - in quanto organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà dell'intero Governo, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione- sono legittimati ad essere parti del conflitto. Difetta, invece, di legittimazione il Ministro dell'economia e delle finanze, dato che il potere esecutivo non è un "potere diffuso", ma si risolve nell'intero Governo, in nome dell'unità di indirizzo politico e amministrativo proclamata dall'art. 95, primo comma, Cost. Sussiste, inoltre il requisito oggettivo del conflitto, in quanto è lamentata dalla ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite; infatti la presenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo esclusivo e preponderante, in violazione del principio di pluralismo dell'informazione, fondato sull'art. 21 Cost.
- Sulla legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, v., citate, sentenze n. 502/2000, n. 49/1998 e n. 225/1974 ed ordinanze n. 195/2003, n. 137/2000 e n. 171/1997.
- Sulla legittimazione del governo, v. anche ordinanza n. 221/2004.