Sentenza 62/2008 (ECLI:IT:COST:2008:62)
Massima numero 32193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32194  32195  32196  32197  32198  32199  32200  32201


Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dai produttori - Difetto del requisito della occasionalità e saltuarietà - Censura prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, non possono essere prese in considerazione le censure formulate nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, in quanto siffatta memoria è destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte nell'atto introduttivo, non essendo possibile con essa dedurne di nuove.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  26/05/2006  n. 4  art. 19  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte