Sentenza 62/2008 (ECLI:IT:COST:2008:62)
Massima numero 32193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
10/03/2008; Decisione del
10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dai produttori - Difetto del requisito della occasionalità e saltuarietà - Censura prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - Inammissibilità.
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dai produttori - Difetto del requisito della occasionalità e saltuarietà - Censura prospettata per la prima volta nella memoria depositata in prossimità dell'udienza - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, non possono essere prese in considerazione le censure formulate nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, in quanto siffatta memoria è destinata esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni svolte nell'atto introduttivo, non essendo possibile con essa dedurne di nuove.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
26/05/2006
n. 4
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte