Sentenza 62/2008 (ECLI:IT:COST:2008:62)
Massima numero 32195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32193  32194  32196  32197  32198  32199  32200  32201


Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Classificazione come «materia prima secondaria» dei rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero rispondenti a determinate specifiche nazionali ed internazionali - Esenzione dalla normativa sui rifiuti a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbia l'intenzione o non abbia l'obbligo di disfarsene - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria - Carente motivazione delle censure - Inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera w), numero 1, e 5, comma 1, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4, dal momento che il ricorrente non ha sufficientemente motivato la censura, omettendo, in particolare, di specificare le ragioni per le quali le due norme - la prima riguardante i «rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero (...)», la seconda concernente «i materiali, le sostanze e gli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie» - siano «da esaminare in coordinamento tra loro».



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  26/05/2006  n. 4  art. 3  co. 1

legge provincia Bolzano  26/05/2006  n. 4  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte