Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Trasporti di rifiuti speciali che non eccedano i 30 chilogrammi o i 30 litri al giorno, effettuati dai produttori - Esenzione dalla disciplina del formulario di identificazione dei rifiuti, senza distinguere tra rifiuti pericolosi e non pericolosi - Ricorso del Governo - Imputazione delle norme denunciate alla competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità - Violazione dello 'standard' di tutela uniforme in materia ambientale posto dallo Stato, che non consente la detta esenzione per i rifiuti pericolosi - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 3, lettera b), della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2004, n. 4. Premesso che la disciplina statale dei rifiuti, collocandosi nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, uno standard di tutela uniforme in materia ambientale e si impone sull'intero territorio nazionale, venendo a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, con la conseguenza che esse non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, la disposizione censurata, la quale introduce un'esenzione per i rifiuti pericolosi dall'obbligo del formulario di identificazione, si pone in contrasto con l'art. 193 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e viola quindi i limiti posti dagli artt. 9, numero 10, 4 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 alla potestà legislativa provinciale in materia di igiene e sanità.
- V. sentenze nn. 407/2002, 62/2005, 247/2006, 12/2007, 378/2007, 380/2007.