Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali - Possibilità che la Giunta preveda, in deroga alla disciplina statale, discipline semplificate o l'esenzione dall'obbligo di iscrizione - Ricorso del Governo - Imputazione delle norme denunciate alla competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità - Violazione della competenza statale ad adottare, nell'osservanza della pertinente normativa comunitaria, norme e condizioni per l'esonero ovvero a prevedere procedure semplificate per l'iscrizione - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2004, n. 4. Essa, infatti, in violazione dei limiti posti dagli artt. 9, numero 10, 4 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) alla potestà legislativa provinciale in materia di "igiene e sanità", ammette deroghe alla disciplina contenuta nell'art. 212, comma 5, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel testo modificato dall'art. 2, comma 30, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, concernente l'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali (struttura unitaria posta a presidio dell'affidabilità delle singole imprese aspiranti ad esercitare attività nel settore dei rifiuti), la cui disciplina attiene necessariamente alla competenza esclusiva statale nell'ambito della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), nell'osservanza della pertinente normativa comunitaria.