Sentenza 62/2008 (ECLI:IT:COST:2008:62)
Massima numero 32200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32193  32194  32195  32196  32197  32198  32199  32201


Titolo
Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Autorizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti - Esercizio provvisorio a seguito della semplice domanda in attesa dell'accertamento della regolarità dell'impianto e del rilascio dell'autorizzazione - Ricorso del Governo - Imputazione delle norme denunciate alla competenza legislativa provinciale in materia di igiene e sanità - Indebito intervento riduttivo sulla disciplina uniforme stabilita dal legislatore statale in conformità alle pertinenti direttive comunitarie - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 24, commi 1 e 2, della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2004, n. 4. Tale disposizione, in violazione dei limiti posti dagli artt. 9, numero 10, 4 e 5 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) alla potestà legislativa provinciale in materia di "igiene e sanità", consentendo la messa in esercizio di un impianto di smaltimento o recupero di rifiuti prima che la sua regolarità sia valutata, interviene in senso riduttivo sulla disciplina uniforme stabilita dal legislatore statale nella materia ambientale in ordine all'autorizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (l'art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pure nel testo modificato dall'art. 2, comma 29-ter, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti senza prevedere alcuna forma di autorizzazione tacita, neppure provvisoria, e ciò in ottemperanza alle prescrizioni delle pertinenti direttive comunitarie, configurando queste ultime un sistema di autorizzazioni previe), disciplina cui «la legislazione regionale deve attenersi, proprio in considerazione dei valori della salute e dell'ambiente che si intendono tutelare in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale».

- V. sentenze nn. 173/1998, 194/1993, 307/1992.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  26/05/2006  n. 4  art. 24  co. 1

legge provincia Bolzano  26/05/2006  n. 4  art. 24  co. 2

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 208  

decreto legislativo  16/01/2008  n. 4  art. 2    co. 29  ter