Sentenza 63/2008 (ECLI:IT:COST:2008:63)
Massima numero 32203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32202  32204


Titolo
Impresa - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per il finanziamento di aiuti di Stato, consentiti dall'Unione europea, per imprese in difficoltà - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevolezza - Censure non ridondanti in lesione di competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), promosse dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali, mentre, nel caso di specie, le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri delle Regioni.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 853

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte