Sentenza 63/2008 (ECLI:IT:COST:2008:63)
Massima numero 32204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32202  32203


Titolo
Impresa - Norme della legge finanziaria 2007 - Fondo statale per il finanziamento di aiuti di Stato, consentiti dall'Unione europea, per imprese in difficoltà - Definizione, con delibera CIPE, delle priorità e delle modalità di utilizzo del fondo - Ricorso delle Regioni Veneto e Lombardia - Disciplina incidente su materie di competenza regionale, ma finalizzata al perseguimento di obiettivi di politica economica nazionale, esorbitanti dalla dimensione regionale - Conseguente attrazione in sussidiarietà allo Stato delle funzioni spettanti alle Regioni, a condizione del rispetto del principio di leale collaborazione - Mancata acquisizione dell'intesa con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio dei poteri del CIPE - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi di cui al "Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà" siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Posto che, nell'ambito della competenza residuale delle Regioni, non è configurabile né una materia "impresa", né una materia "sviluppo economico", e che la competenza in materia di tutela della concorrenza non giustifica l'intervento del legislatore statale in relazione ad aiuti di Stato, e che la norma impugnata non costituisce adempimento di un obbligo comunitario di esclusiva competenza statale, le materie interessate dai finanziamenti in esame corrispondono ai molteplici settori (ad esempio, il commercio, l'agricoltura, il turismo e l'industria) nei quali operano le imprese in difficoltà che siano beneficiarie dei medesimi, riconducibili a materie di competenza regionale. Poiché, però, il predetto Fondo risulta diretto a perseguire finalità di politica economica, che, almeno in parte, sfuggono alla sola dimensione regionale, in tanto sono giustificate la deroga al normale riparto di competenze fra lo Stato e le Regioni e la conseguente «attrazione in sussidiarietà» allo Stato della relativa disciplina, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto lo Stato coinvolga le Regioni stesse.

- Nel senso che la materia della tutela della concorrenza non può essere estesa fino a ricomprendere «quelle misure statali che non intendono incidere sull'assetto concorrenziale dei mercati o che addirittura lo riducono o lo eliminano» o che, lungi dal costituire uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza, contrastano con i principi comunitari e contraddicono apertamente il fine (la tutela della concorrenza), che pur affermano di voler perseguire, v. sentenze citate nn. 430/2007, 1/2008.

- Nel senso che l'intervento del solo legislatore statale per l'adempimento di un obbligo comunitario si giustifica solo nel caso in cui esso incida su materie di competenza statale esclusiva, v. sentenza citata n. 116/2006.

- Nel senso che l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà», v. sentenza n. 303/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 853

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 11

Altri parametri e norme interposte