Sentenza 64/2008 (ECLI:IT:COST:2008:64)
Massima numero 32205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32206  32207  32208


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione dei giudici speciali tributari preesistenti alla Costituzione - Potere del legislatore di modificarne l'oggetto - Ammissibilità nei limiti in cui non «snaturi» la materia attribuita alle giurisdizioni speciali e assicuri la conformità a Costituzione delle medesime giurisdizioni.

Testo

La VI disposizione transitoria della Costituzione - che impone l'obbligo di effettuare la revisione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione ("salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei tribunali militari") entro il termine ordinatorio di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione medesima - non crea nell'ordinamento "una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento" delle giurisdizioni revisionate. Tuttavia, il legislatore ordinario, nel modificare la disciplina degli organi giurisdizionali preesistenti alla Costituzione e, quindi anche di quelli della giurisdizione tributaria, incontra il duplice limite costituzionale - da ritenersi operante con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione (sia in sede di prima revisione, che successivamente) - di non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite a dette giurisdizioni speciali e di assicurare la conformità a Costituzione delle medesime giurisdizioni. Invero, il mancato rispetto del limite di «non snaturare» le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un "nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost.

- Sul fatto che la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, vedi, ex plurimis, sentenza n. 50/1989; ordinanze nn. 144/1998, 152/1997, 351/1995.

- Sul potere di revisione degli organi di giurisdizione speciale tributaria da parte del legislatore ordinario, vedi, citate, sentenze n. 196/1982, n. 215/1976, n. 41/1957 e ordinanza n. 144/1998.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte