Sentenza 64/2008 (ECLI:IT:COST:2008:64)
Massima numero 32206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  10/03/2008;  Decisione del  10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:  32205  32207  32208


Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione del giudice tributario - Natura tributaria della controversia - Necessità.

Testo

La giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, secondo comma della Costituzione, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria - sia che derivi direttamente da un'espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia - comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

- Negli stessi termini, vedi, citate, ordinanze n. 395/2007, n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34/2006.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 2

Altri parametri e norme interposte