Sentenza 64/2008 (ECLI:IT:COST:2008:64)
Massima numero 32206
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
10/03/2008; Decisione del
10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Titolo
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione del giudice tributario - Natura tributaria della controversia - Necessità.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione del giudice tributario - Natura tributaria della controversia - Necessità.
Testo
La giurisdizione del giudice tributario, in base all'art. 102, secondo comma della Costituzione, deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto. Pertanto, l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria - sia che derivi direttamente da un'espressa disposizione legislativa ovvero, indirettamente, dall'erronea qualificazione di "tributaria" data dal legislatore (o dall'interprete) ad una particolare materia - comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.
- Negli stessi termini, vedi, citate, ordinanze n. 395/2007, n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34/2006.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
co. 2
Altri parametri e norme interposte