Reati e pene - Prescrizione - Atti interruttivi - Mancata inclusione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra le parti del processo - Richiesta di pronuncia additiva 'in malam partem' - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160, secondo comma, cod. pen., modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non include l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. fra gli atti interruttivi della prescrizione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva in malam partem che esorbita dai poteri della Corte, alla quale il principio di riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost. inibisce tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali rientrano quelli relativi alla disciplina della prescrizione.
- Sulla riserva di legge ex art. 25, secondo comma, Cost., v., citata, sentenza n. 394/2006.
- Sull'introduzione di nuove ipotesi di interruzione della prescrizione v., citate, ordinanze n. 245/1999, n. 412/1998, n. 178/1997, n. 315/1996, n. 144/1994, n. 193 e n. 188/1993.