Ordinanza 66/2008 (ECLI:IT:COST:2008:66)
Massima numero 32210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
10/03/2008; Decisione del
10/03/2008
Deposito del 14/03/2008; Pubblicazione in G. U. 19/03/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Lamentata violazione dei principi del giusto processo e degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni appropriative intervenute anteriormente al 30 settembre 1996 - Criteri di liquidazione del danno in misura ridotta rispetto al valore venale degli immobili - Lamentata violazione dei principi del giusto processo e degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale, dell'articolo 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, censurato in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte, con la sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, la quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato, di talché è necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
Deve essere disposta la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale, dell'articolo 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, censurato in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte, con la sentenza n. 349 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, la quale stabiliva il risarcimento del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione in misura non corrispondente al valore di mercato del bene occupato, di talché è necessario un nuovo esame della rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
11/07/1992
n. 333
art. 5
co. 7
legge
08/08/1992
n. 359
art.
co.
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 65
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
protocollo alla Convenzione diritti dell'uomo
n.
art. 1