Processo penale - Dibattimento - Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine - Possibilità per l'imputato di chiedere il rito abbreviato - Omessa previsione - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra imputati nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Inadeguata motivazione circa la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 516 e 517 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consentono all'imputato di accedere al rito abbreviato allorché il pubblico ministero abbia contestato, in dibattimento, un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine. Nella specie - in cui la richiesta del rito speciale ha riguardato solo il reato oggetto di nuova contestazione e non anche quello per cui l'imputato era stato originariamente chiamato a giudizio - il rimettente non ha tenuto conto del consolidato orientamento di legittimità secondo cui non è ammessa la richiesta di abbreviato "parziale": ciò rende inadeguata la motivazione circa la rilevanza della questione, posto che, applicando il suddetto orientamento, la richiesta di abbreviato dell'imputato risulterebbe comunque inammissibile e lo scrutinio di costituzionalità sarebbe ininfluente sull'esito del giudizio a quo.