Processo penale - Rimessione del processo - Riproposizione di richiesta già dichiarata inammissibile o rigettata - Previsione della non sospensione del processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi - Lamentato contrasto con i principi di ragionevolezza e della ragionevole durata del processo - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - nel caso di riproposizione di una richiesta di rimessione già dichiarata inammissibile o rigettata dalla Corte di Cassazione - il giudice che procede non sia tenuto a sospendere il processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi. Invero, a prescindere da ogni rilievo circa la validità dell'assunto del rimettente, stando al quale la novità anche solo «formale» dei motivi basterebbe ad imporre la sospensione del processo, ai sensi della norma denunciata, il giudice a quo non risulta comunque chiamato, allo stato, a fare applicazione di detta norma.
- In merito al fatto che, nella parallela ipotesi di reiterazione dell'istanza di ricusazione del giudice, l'identità dei motivi deve essere apprezzata «sia in senso formale che materiale», vedi, citate, ordinanze n. 285/2002, n. 366/1999 e n. 466/1998.
- In merito alle circostanze, cui l'art. 47 cod. proc. pen. subordina l'obbligo di sospensione del processo, vedi, citata, ordinanza n. 268/2004.