Processo penale - Dibattimento - Contestazione suppletiva del pubblico ministero di circostanze aggravanti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari, in particolare della recidiva - Rimessione in termini dell'imputato per la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena - Mancata previsione - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo, nonché lamentata ingiustificata disparità di trattamento tra imputati - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che - nel caso in cui il pubblico ministero contesti in dibattimento circostanze aggravanti già desumibili dagli atti delle indagini preliminari e, in particolare, la recidiva - l'imputato venga rimesso in termini ai fini della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato o di "patteggiamento". Infatti, nessuna richiesta di rito alternativo è stata, in concreto, presentata nel giudizio a quo e l'eccezione avanzata dal difensore - di incostituzionalità dell'art. 517 cod. proc. pen. - che il rimettente interpreta come "implicita anticipazione" della richiesta e dalla quale desume la rilevanza della questione, non vale a rendere attualmente pregiudiziale il quesito di costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio a quo.
- V., citata, ordinanza n. 129/2003.