Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio straordinario - Effetto estintivo dei reati edilizi - Requisiti indispensabili - Previsione di un termine decorrente dal pagamento dell'oblazione - Ragionevolezza.
La sanatoria straordinaria degli illeciti edilizi (cosiddetto condono edilizio) di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, produce l'effetto di estinguere i reati edilizi a condizione che concorrano tre elementi, ossia la presentazione della domanda di definizione dell'illecito nei termini prescritti, il pagamento integrale dell'oblazione e il decorso di trentasei mesi dal pagamento. La previsione di un termine ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva non è irragionevole, essendo volta a consentire che l'amministrazione comunale accerti che la somma versata sia quella dovuta in base alla legge ed introducendo, al tempo stesso, un limite temporale per l'esecuzione dei controlli, in modo da evitare che l'inerzia dell'amministrazione possa procrastinare indefinitamente l'estinzione del reato.