Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio straordinario - Effetti penali ed effetti amministrativi - Distinzione.
La sanatoria straordinaria degli illeciti edilizi (cosiddetto condono edilizio) di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, produce effetti distinti sul piano amministrativo e su quello penale: infatti, dal punto di vista amministrativo, la concessione in sanatoria può essere conseguita anche tacitamente per effetto del c.d. silenzio assenso, qualora l'autorità comunale non si pronunci sull'istanza di condono entro 24 mesi; viceversa, per l'estinzione del reato è necessario e sufficiente, oltre alla presentazione della domanda nei termini e al pagamento dell'oblazione, il decorso di trentasei mesi dal pagamento e nessuna rilevanza assume il silenzio assenso eventualmente verificatosi.