Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio straordinario - Effetto estintivo dei reati edilizi - Necessità del decorso di trentasei mesi dalla data del pagamento dell'oblazione - Possibilità che l'estinzione si verifichi anteriormente al decorso dei trentasei mesi, qualora sia intervenuta l'attestazione di congruità dell'oblazione da parte dell'autorità comunale - Mancata previsione - Manifesta irragionevolezza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 36, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che il cosiddetto condono straordinario produce effetto estintivo del reato edilizio anche allorché, anteriormente al decorso di trentasei mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità della somma versata da parte dell'autorità comunale. La prevista necessità di attendere comunque trentasei mesi, pur quando il comune abbia accertato che l'oblazione pagata corrisponde a quella dovuta, appare manifestamente irragionevole ove tale accertamento sia avvenuto prima del decorso del suddetto termine, poiché il trascorrere di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è privo di ogni giustificazione. Sono assorbiti gli ulteriori profili di censura.