Procedimento civile - Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Ipotesi di connessione tra cause assoggettate ai diversi riti speciali del lavoro e societario - Applicabilità del rito societario - Eccesso di delega - Conseguente ampliamento del 'thema decidendum' all'intera disposizione censurata concernente il rito applicabile alle controversie connesse - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, limitatamente alle parole: «incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di procedura civile». La disposizione censurata, la quale prevede che in caso di connessione tra una causa compresa nell'ambito applicativo della norma richiamata e uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. i procedimenti siano sottoposti al rito di cui al d.lgs. n. 5/2003" esorbita, infatti, dai limiti della norma di delegazione (art. 12 della legge n. 366 del 2001), che ha delimitato l'oggetto della delega al diritto societario, alle materie disciplinate dal testo unico n. 58 del 1998 in tema di intermediazione finanziaria, nonché a quelle previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia n. 385 del 1993. Pertanto, accertato che la legge di delega non autorizzava il Governo ad intervenire in tema di connessione tra procedimenti aventi oggetti diversi, il thema decidendum proposto dal giudice a quo deve essere esteso all'intera disposizione concernente il rito applicabile alle controversie connesse, sicché, nei vari molteplici casi di connessione, oltre a quello di cui al giudizio a quo, il rito andrà individuato secondo il regime generale previsto dall'art. 40 del cod. proc. civ. Restano assorbiti gli altri profili di censura.