Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in grado di appello - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento fra imputati - Omessa indicazione di circostanze essenziali ai fini della valutazione della rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della legge. Infatti, le molteplici ordinanze di rimessione non descrivono le fattispecie sottoposte al vaglio dei giudici a quibus - vuoi perché non sono indicate la natura del reato e la data della sua commissione, vuoi perché vi sono errori nella indicazione della data del commesso reato, vuoi perché non è specificato se l'appello fosse pendente all'entrata in vigore della legge - con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza delle questioni.
- Sulla necessità di una motivazione autosufficiente v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 23 e n. 19/2008.