Sentenza 72/2008 (ECLI:IT:COST:2008:72)
Massima numero 32219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  12/03/2008;  Decisione del  12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32218


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in grado di appello - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparità di trattamento fra imputati nonché violazione del principio di retroattività della norma penale più favorevole, riconosciuto dal diritto comunitario ed internazionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, e 11 Cost., ove esclude l'applicazione dei più brevi termini di prescrizione ai processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge. La sentenza n. 393 del 2006 ha dichiarato l'illegittimità di quella parte della medesima norma che escludeva l'estensione del regime prescrizionale più favorevole ai giudizi di primo grado in cui vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, dal momento che detta dichiarazione - che nel complesso della disciplina del processo non è momento indefettibile - non rappresenta un ragionevole discrimine fra i giudizi in cui continuare ad applicare i vecchi termini ed i processi soggetti ai nuovi. Tale motivazione non si attaglia, però, alla diversa norma censurata, poiché per i processi d'appello l'esclusione dell'applicazione retroattiva della prescrizione più breve non discende dal verificarsi di un eventuale accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo ed inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data. Perciò, la scelta di escludere l'applicazione dei nuovi termini a tali giudizi è ragionevole, anche perché mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti al momento del loro compimento. Da ciò discende, altresì, la non fondatezza delle questioni prospettate in relazione agli artt. 10, secondo comma, ed 11 Cost., poiché, per quanto i principi ricavabili dai trattati internazionali circa l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli abbiano portata generale, ad essi è possibile derogare sulla base di una valutazione positiva di ragionevolezza, nella specie sussistente.

- V. citata, sentenza n. 393/2006.



Atti oggetto del giudizio

legge  05/12/2005  n. 251  art. 10  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 2

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte