Acque minerali e termali - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Riconoscimento del carattere minerale delle acque demandata all'Agenzia provinciale per l'ambiente - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dai limiti della competenza riservata alla Provincia nelle materie «acque minerali e termali», «igiene» e «sanità» e asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di «concorrenza» nonché della normativa comunitaria - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Individuazione, ad opera della normativa denunciata, del soggetto deputato al riconoscimento del carattere di mineralità delle acque, nel rispetto della normativa statale e comunitaria - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 settembre 2005, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, al principio di leale collaborazione, nonché all'art. 117, primo comma, Cost. Infatti la disposizione censurata si limita ad individuare un determinato soggetto (nella specie, l'Agenzia provinciale per l'ambiente, di concerto con l'ASL) deputato al riconoscimento del carattere di mineralità delle acque, nel rispetto dei criteri e dei protocolli fissati dalla legislazione statale (d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 105), in attuazione del diritto comunitario (direttiva 80/777/CEE e successive modificazioni), a garanzia delle esigenze di uniformità sottese al riconoscimento delle acque minerali.