Elezioni - Incompatibilità e ineleggibilità (cause di) - Collegi regionali di garanzia elettorale - Natura - Organi amministrativi estranei all'apparato giudiziario, benché con caratteri di terzietà e imparzialità - Ratio - Controllo sul corretto esercizio del fondamentale diritto di elettorato passivo - Possibile loro incardinamento negli organi del ministero della giustizia - Esclusione - Possibilità di costituirsi nel giudizio costituzionale in modo autonomo dal Presidente del Consiglio dei ministri (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Ministero della giustizia nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto l'ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 con la quale il Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d'appello di Cagliari ha affermato, nella motivazione, che si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto Alessandra Todde). (Classif. 093010).
I Collegi regionali di garanzia elettorale sono stati strutturati (ex art. 13 della legge n. 515 del 1993) secondo uno schema non inedito, che vede in materia elettorale la costituzione di organi amministrativi presso il giudice ordinario, senza che ciò abbia comportato che essi siano inseriti nell’apparato giudiziario, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono istituiti. Nondimeno, i Collegi risultano costituiti in modo da assicurare una certa indipendenza e chiamati ad applicare in modo obiettivo una regola giuridica: la legge n. 515 del 1993 ha infatti inteso accentuare le caratteristiche di terzietà nella fase procedimentale del controllo nella delicata materia delle spese della campagna elettorale. Poiché è escluso che gli organi de quibus siano appartenenti all’apparato giudiziario, deve parimenti escludersi che essi, in quanto autorità amministrative, siano incardinati presso il Ministero della giustizia. Essi, piuttosto, proprio per la natura dell’attività svolta, costituiscono un’autorità autonoma e dotata del carattere dell’indipendenza dall’esecutivo, che si avvale di professionalità non appartenenti ad uffici ministeriali (magistrati, dottori commercialisti e professori universitari), la cui nomina è rimessa al Presidente del Collegio medesimo e non al Ministro o ad altro funzionario ministeriale. Le funzioni svolte dal Collegio, del resto, non sono proprie del Ministero della giustizia. La natura statale del Collegio regionale di garanzia elettorale trova un’indiretta conferma nella disciplina relativa alla sua organizzazione e al suo funzionamento, che prevede la costituzione dei Collegi presso gli uffici del giudice ordinario e la loro composizione mediante il coinvolgimento di alcune professionalità (magistrati) il cui rapporto di lavoro è pacificamente radicato presso l’amministrazione dello Stato. Non meno decisiva è la funzione svolta, che esprime un’esigenza unitaria dell’ordinamento, quella di sovrintendere al corretto svolgimento delle campagne elettorali al fine di assicurare la trasparenza e la legittimità delle operazioni di voto. (Precedente: S. 387/1996 - mass. 22960).
L’attività di controllo demandata ai Collegi regionali di garanzia elettorale, in quanto funzionale alla corretta e oggettiva applicazione di norme riferite anche all’eleggibilità dei candidati, impatta con l’esercizio del fondamentale diritto di elettorato passivo, protetto dall’art. 51 Cost., il quale può sopportare solo quelle limitazioni che consentano di mantenere un delicato punto di equilibrio con il diritto di elettorato attivo e gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni, limitazioni che, come tali, anziché soggiacere a discipline variamente articolate nel territorio di diverse regioni, necessariamente abbisognano di una regolamentazione ispirata a principi unitari. (Precedente: S. 64/2025 - mass. 46866).
Il Collegio regionale di garanzia elettorale, in quanto organo che ha emanato l’atto oggetto del giudizio costituzionale (in particolare: conflitto di attribuzione tra enti) e che si distingue e non è dipendente dal Governo, si configura una parte necessaria, che va messa nelle condizioni di fare valere le ragioni della legittimità dell’atto impugnato, da essa adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri (Precedenti: S. 43/2019 - mass. 41731; S. 252/2013 - mass. 37406).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti del Ministero della giustizia avverso la ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 del Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari, con cui si è affermato, nella motivazione, che si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto. Il Ministro della giustizia è stato irritualmente chiamato in giudizio, perché privo di legittimazione passiva. Fermo restando che esso non può, in linea di principio, essere parte di un conflitto tra Stato e regioni, non pare dubbio, nel caso di specie, che l’atto impugnato è stato emanato da un’autorità, il Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte d’appello di Cagliari, che si distingue dal Governo e non è dipendente da esso). (Precedente: S. 198/2017 - mass. 39394).