Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Motivazione - Mancata corrispondenza della disposizione impugnata con quelle indicate nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni della Regione Toscana nella materia del turismo). (Classif. 113002).
La riscontrata omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere le relative questioni e, dunque, la loro inammissibilità. Infatti, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione (Precedente: S. 142/2024 - mass. 46255).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 123, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che, all’interno del t.u. turismo, detta disposizione in materia di regime sanzionatorio per i maestri di sci. La disposizione impugnata non risulta indicata né nell’atto autorizzativo al ricorso, né nell’allegata relazione, cui esso rinvia).