Sentenza 196/2025 (ECLI:IT:COST:2025:196)
Massima numero 47277
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 23/12/2025; Pubblicazione in G. U. 24/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47253  47254  47255  47256  47257  47258  47259  47260  47261  47262  47263  47264  47265  47266  47267  47268  47269  47270  47271  47272  47273  47274  47275  47276  47278  47279  47280  47281  47282


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Motivazione - Mancata corrispondenza della disposizione impugnata con quelle indicate nella delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizioni della Regione Toscana nella materia del turismo). (Classif. 113002).

Testo

La riscontrata omissione comporta l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere le relative questioni e, dunque, la loro inammissibilità. Infatti, nei giudizi in via principale deve sussistere una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione (Precedente: S. 142/2024 - mass. 46255).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell’art. 123, comma 1, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che, all’interno del t.u. turismo, detta disposizione in materia di regime sanzionatorio per i maestri di sci. La disposizione impugnata non risulta indicata né nell’atto autorizzativo al ricorso, né nell’allegata relazione, cui esso rinvia).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte