Sentenza 76/2025 (ECLI:IT:COST:2025:76)
Massima numero 46860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  05/05/2025;  Decisione del  05/05/2025
Deposito del 30/05/2025; Pubblicazione in G. U. 04/06/2025
Massime associate alla pronuncia:  46861


Titolo
Azione e difesa (diritti di) - In genere - Contenuto - Possibilità di modulare modi ed effetti della tutela giurisdizionale - Necessità comunque di garantire l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale - Estensione della tutela processuale anche alla persona affetta da infermità psichica, anche se sottoposta a trattamento sanitario coattivo. (Classif. 031001).

Testo

L’art. 24 Cost. non comporta che la persona debba conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale. (Precedenti: S. 199/2017 - mass. 41344; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 44/2016 - mass. 38761).

Anche in relazione ai diritti processuali, e in particolare alla capacità processuale della persona affetta da infermità psichica, l’ordinamento esclude, attraverso plurimi istituti, che la sola incapacità naturale, intesa come incapacità di intendere e di volere, momentanea o persistente, possa di per sé sola riverberarsi sulla capacità processuale. Se, sul piano sostanziale, il legislatore ha progressivamente ampliato le tutele dell’incapace naturale, esprimendo un favor verso forme di tutela preventiva che comportino la minore limitazione possibile della capacità di agire, quali l’istituto dell’amministrazione di sostegno, sul piano processuale le norme sulla capacità di agire sono ispirate all’obiettivo di bilanciare la protezione dell’incapace con l’esigenza di non limitare a priori la sua capacità processuale, se non a seguito di adeguate verifiche sulle sue condizioni personali e tenuto conto del complesso degli interessi costituzionali implicati nel processo. (Precedenti: S. 65/2023 - mass. 45451; S. 144/2019 - mass. 42405; S. 114/2019 - mass. 41660).

Il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte