Parlamento - Immunità parlamentari - Guarentigia dell'organo di appartenenza, e solo indirettamente dei parlamentari - Esclusione di ogni privilegio, per mezzo dell'immunità, del ceto politico. (Classif. 172005).
È indubbio che l’art. 68 Cost. tuteli la funzione del singolo parlamentare nel suo complesso, che può esercitarsi tanto collegialmente – sia nell’ambito dell’Assemblea che delle articolazioni interne delle Camere (commissioni, anche di inchiesta, giunte e gruppi parlamentari) – quanto individualmente; tuttavia, la ratio della garanzia prevista all’art. 68, terzo comma, Cost., non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. Questa sfera di libertà non si atteggia dunque come privilegio di un ceto politico, né solo come garanzia individuale dei membri delle Camere, ma anche come tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a sua volta alla protezione di un’area di libertà della rappresentanza politica. (Precedenti: S. 227/2023 - mass. 45885; S. 170/2023 - mass. 45717; S. 157/2023 - mass 45657; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 379/1996; S. 1150/1988; S. 9/1970; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 177/1998).