Sentenza 215/2025 (ECLI:IT:COST:2025:215)
Massima numero 47167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  20/10/2025;  Decisione del  20/10/2025
Deposito del 30/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47168


Titolo
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Evoluzione dell'istituto, alla luce delle mutate esigenze solidaristiche - Conseguente rimozione dell'automatico divieto in caso di figli maggiorenni, anche nati fuori del matrimonio. (Classif. 006002).

Testo

L’adozione del maggiore di età ha subìto una significativa evoluzione, acquisendo la fisionomia di istituto plurifunzionale. Nel corso degli ultimi decenni, infatti, per un verso ha trovato conferma l’originaria e primaria funzione dell’istituto di adoptio in hereditatem, per altro verso sono emerse ulteriori funzioni che assecondano istanze di tipo solidaristico, variamente declinate. L’istituto rappresenta così uno strumento che, anche al di fuori dell’ipotesi della famiglia c.d. ricomposta (nel caso paradigmatico dell’adozione del figlio del coniuge), consente di formalizzare legami affettivo-solidaristici, che, consolidatisi nel tempo all’interno della famiglia, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo nell’ambito di tale formazione sociale (artt. 2 e 30 Cost.), potendo abbracciare tanto la situazione in cui versano persone, spesso anziane, che confidano in un rafforzamento – grazie all’adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l’adottando, quanto i casi dell’adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento familiare deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell’adottante che vive in quel nucleo familiare. Per effetto di tale evoluzione, il divieto di adozione in presenza di figli maggiorenni, anche naturali (oggi, nati fuori del matrimonio), non è più assoluto e viene meno quando costoro esprimano il loro assenso all’adozione. (Precedenti: S. 53/2025 - mass. 46707; S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 500/2000 - mass. 25840; S. 240/1998 - mass. 24026; S. 252/1996 - mass. 22627; S. 53/1994 - mass. 20328; S. 89/1993 - mass. 19244; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 30

Altri parametri e norme interposte