Sentenza 10/2026 (ECLI:IT:COST:2026:10)
Massima numero 47190
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  01/12/2025;  Decisione del  01/12/2025
Deposito del 29/01/2026; Pubblicazione in G. U. 04/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47191  47192  47193


Titolo
Reati e pene - Proporzionalità (principio di) - Principio guida nelle scelte incriminatrici del legislatore - Necessità di calibrare la compressione della libertà personale - Sua parametrazione a: finalità perseguita, idoneità della misura, sua effettiva necessità, sua proporzionalità in senso stretto - Possibilità, per il giudice, di interpretare le condotte incriminate dal legislatore alla luce di tale principio (e di quello di offensività), con effetti restrittivi dell'ambito di applicazione della fattispecie. (Classif. 210050).

Testo

Qualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività.

Qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte della Corte costituzionale, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche, più specificamente, della sua proporzionalità rispetto alle finalità perseguite; questo controllo deve essere particolarmente attento in materia penale, dal momento che ogni legge penale è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali. Tale incisione avviene a tre distinti livelli: i) la stessa vigenza di una norma penale per definizione limita la libertà di azione dei suoi destinatari, ai quali è precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima; ii) il meccanismo di enforcement della legge penale comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell’imputato; iii) la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l’onore e la reputazione agli occhi della collettività; e l’esecuzione della pena, che di ordinario ne consegue, comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libertà personale. Tutte queste gravose conseguenze esigono un controllo attento sulla proporzionalità della legge medesima rispetto alle sue finalità, che deve avere a oggetto: a) la compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore; b) l’idoneità dell’incriminazione a conseguire tale fine; c) la sua effettiva necessità (ovvero, la sua non sostituibilità con strumenti alternativi); d) la sua proporzionalità in senso stretto. (Precedenti: S. 193/2025 - mass. 47069; S. 143/2025 - mass. 46992; S. 104/2025 - mass. 46880; S. 74/2025 - mass. 46752; S. 46/2024 - mass. 46029; S. 184/2023 - mass. 45932; S. 14/2023 - mass. 45311; S. 97/2020 - mass. 42965; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 1/2014 - mass. 37583).

Tanto il principio di proporzionalità, quanto il principio di necessaria offensività del reato, non operano soltanto quali criteri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata. (Precedenti: S. 113/2025 - mass. 46918; S. 203/2024 - mass. 46918; S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823, 41824; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 263/2000 - mass. 25484; S. 360/1995 - mass. 22565).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte