Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Campania - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) - Finanziamento - Determinazione, tramite la legge di approvazione o di variazione del bilancio regionale, dell'entità delle assegnazioni della quota del Fondo sanitario regionale da destinarvi - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale nella parte in cui rinviava al comma precedente nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 40, comma 1, lettera b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. (Classif. 036002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 22, comma 2, della legge reg. Campania n. 10 del 1998, nella parte in cui rinviava alla lett. a) del comma 1 dello stesso art. 22 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 40, comma 1, lett. b), della legge reg. Campania n. 25 del 2024. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, al fine di determinare annualmente l’entità della quota del Fondo sanitario regionale destinata a finanziare in modo indistinto e generico tutti i compiti assegnati all’Agenzia, conferma la previsione di cui al comma 1, nel testo applicabile ratione temporis – ossia antecedentemente alla novella indicata, in vigore il 1° gennaio 2025 – per cui tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia trovano copertura, in maniera indistinta, nel Fondo, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee. Anche essa viola pertanto la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. (Precedenti: S. 150/2025 - mass. 46972; S. 1/2024 - mass. 45902).