Ordinanza 147/2026 (ECLI:IT:COST:2026:147)
Massima numero 47545
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  09/06/2026;  Decisione del  09/06/2026
Deposito del 23/07/2026; Pubblicazione in G. U. 29/07/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Cittadinanza - Acquisto - Acquisizione della cittadinanza italiana in ragione del criterio della discendenza (c.d. iure sanguinis) - Preclusione per i soggetti, discendenti da cittadino italiano, nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza - Applicabilità anche ai nati all'estero prima del 28 marzo 2025 - Possibile contrasto col principio europeo di proporzionalità in riferimento alla perdita generalizzata della cittadinanza dell'Unione, che appartiene a ogni cittadino di uno Stato membro - Necessità di chiarire se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all'adozione di una disciplina quale quella censurata - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE - Sospensione del giudizio costituzionale. (Classif. 048002).

Testo

È disposto di sottoporre, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale se gli artt. 9 TUE e 20 TFUE ostino all’adozione di una disciplina quale quella prevista dall’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 36 del 2025, come conv., nella parte in cui configura una preclusione originaria all’acquisto della cittadinanza italiana a carico di chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore dello stesso art. 3-bis (28 marzo 2025) ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni indicate nel seguito della medesima disposizione. L’art. 3-bis, censurato dai Tribunali di Mantova e di Campobasso, pone la necessità di chiarire se esso violi l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 9 TUE e all’art. 20 TFUE, che attribuiscono la cittadinanza dell’Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Secondo il Tribunale di Campobasso, infatti, il censurato art. 3-bis determinerebbe la perdita automatica e generalizzata anche della cittadinanza europea, in violazione del principio di proporzionalità. Dunque, un chiarimento da parte della CGUE avente ad oggetto la portata di tali disposizioni e della giurisprudenza della stessa Corte riguardante il tema della cittadinanza è rilevante per la soluzione della questione avente come parametro interposto le citate norme dei trattati, in omaggio al principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE) e alla competenza esclusiva della CGUE a fornire l’interpretazione definitiva del diritto dell’Unione. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47471 - mass. 47472 - 47473 - 47474; O. 161/2024 - mass. 46397).



Atti oggetto del giudizio

legge  05/02/1992  n. 91  art. 3  co. 

decreto-legge  28/03/2025  n. 36  art. 1  co. 1

legge  23/05/2025  n. 74  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

trattato unione europea    n.   art. 9