Impiego pubblico - Rapporto di lavoro - Licenziamento illegittimo - Indennità risarcitoria - Commisurazione all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) - Asserita differenziazione della base retributiva rilevante in ragione dell'assoggettamento del lavoratore al regime dell'indennità premio di servizio (IPS) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione. (Classif. 131012).
È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 che, nel prevedere per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato, oltre alla tutela reintegratoria, il riconoscimento di un’indennità risarcitoria, la commisura all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Il rimettente erra nel ritenere che la base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in esame si differenzi in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore; non rileva, invece, per la determinazione di detta indennità – che attiene a una fase patologica del rapporto di lavoro – l’eventuale mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, la quale è relativa, invece, alla fase fisiologica di chiusura di tale rapporto. Pertanto, la disposizione censurata – che persegue proprio il fine di armonizzare la disciplina del licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato illegittimamente licenziato – nel riferirsi al TFR, fornisce un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, di natura forfettaria – in quanto non abbisogna di prova in ordine alla quantificazione del danno – e per la quale è previsto il limite massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione dell’aliunde perceptum.