Ordinanza 53/2026 (ECLI:IT:COST:2026:53)
Massima numero 47327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  26/01/2026;  Decisione del  26/01/2026
Deposito del 16/04/2026; Pubblicazione in G. U. 22/04/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale – In genere – Indagini preliminari – Attività a iniziativa della polizia giudiziaria – Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini – Persona cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea – Obbligo di eseguire rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici – Denunciata irragionevolezza e violazione della libertà personale – Insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili – per insufficiente motivazione sulla rilevanza – le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, dell’art. 349, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando procede all’identificazione di una persona nei cui confronti si svolgono indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici. A differenza di quanto ipotizzato dal rimettente, ai fini della configurabilità del reato di resistenza a un pubblico ufficiale non occorre che l’atto posto in essere da questo abbia natura obbligatoria, bastando che si tratti di un atto che sia compiuto in adempimento di un dovere generico di svolgere la propria attività, sicché se anche fosse dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione censurata il primo periodo del comma 2 dell’art. 349 cod. proc. pen. pur senza imporlo, avrebbe comunque concesso al pubblico ufficiale la facoltà di compiere l’atto contro il quale è stato oggettivamente opposta resistenza. Anche per questo appare del tutto insufficiente la motivazione in ordine all’eventuale applicabilità della esimente del compimento di atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale (art. 393-bis cod. pen): il rimettente, a fronte di un atto comunque rientrante nei limiti delle attribuzioni del pubblico ufficiale, ha omesso qualsiasi accertamento sull’arbitrarietà dell’atto contro il quale l’imputato ha opposto resistenza.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 349  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte