Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Amministratori, sindaci e presidenti di provincia riconosciuti responsabili di aver contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, al dissesto finanziario - Misure interdittive, quali, rispettivamente, il divieto di ricoprire determinate cariche e l'incandidabilità per un termine fisso di dieci anni - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di proporzionalità, uguaglianza sostanziale, dello svolgimento delle funzioni pubbliche con disciplina e onore e del buon andamento e imparzialità nonché violazione del diritto di elettorato passivo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 219001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., con l’ordinanza iscritta al reg. ord. n. 62 del 2025, dell’art. 248, comma 5, periodi secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede, nel testo vigente ratione temporis, l’incandidabilità e il divieto di ricoprire determinate cariche per un termine determinato e fisso di dieci anni, prescindendo dalla natura gravemente colposa o dolosa della condotta e, comunque, dall’entità del contributo causale all’evento dissesto. Il giudizio a quo riguarda esclusivamente amministratori comunali, sicché è in esso applicabile la sola disposizione di cui al primo periodo, mentre le questioni sollevate, aventi a oggetto il secondo e il terzo periodo, concernono i sindaci e i presidenti di provincia.