Ordinanza 22/2026 (ECLI:IT:COST:2026:22)
Massima numero 47301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  02/12/2025;  Decisione del  02/12/2025
Deposito del 03/03/2026; Pubblicazione in G. U. 04/03/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Distanza minima inderogabile di 500 metri e contestuale attivazione del dispositivo di controllo elettronico – Applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e della riserva di giurisdizione, nonché del dovere convenzionale di assicurare un procedimento penale effettivo e tempestivo – Difetto di motivazione sulla rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 194002).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU – degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., come modificati dall’art. 12, comma 1, lett. a) e d), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui prescrivono che l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l’impiego delle procedure di controllo elettronico da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione e, nel caso di non fattibilità tecnica delle medesime, l’applicazione congiunta di una ulteriore misura cautelare anche più grave. Il rimettente non spiega le ragioni per cui, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo a distanza – lungi dall’aver esaurito la sua potestas iudicandi – si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla disciplina censurata. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 41/2025 - mass. 46749).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 282  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 282  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 275  co. 

legge  24/11/2023  n. 168  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 2  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 3  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 7  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8