Procedimento penale – Misure cautelari – Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa – Distanza minima inderogabile di 500 metri e contestuale attivazione del dispositivo di controllo elettronico – Applicazione di ulteriori anche più gravi misure cautelari nell’ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto – Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e della riserva di giurisdizione, nonché del dovere convenzionale di assicurare un procedimento penale effettivo e tempestivo – Difetto di motivazione sulla rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 194002).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GIP del Tribunale di Bari in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU – degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis cod. proc. pen., come modificati dall’art. 12, comma 1, lett. a) e d), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui prescrivono che l’applicazione della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l’impiego delle procedure di controllo elettronico da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione e, nel caso di non fattibilità tecnica delle medesime, l’applicazione congiunta di una ulteriore misura cautelare anche più grave. Il rimettente non spiega le ragioni per cui, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo a distanza – lungi dall’aver esaurito la sua potestas iudicandi – si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla disciplina censurata. (Precedenti: S. 137/2025 - mass. 46950; S. 192/2022; O. 41/2025 - mass. 46749).