Regioni (competenza esclusiva statale) - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico, anche in adempimento della relativa normativa europea - Adozione di misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali materie - Previsioni di criteri uniformi ai fini di una tempestiva e efficace realizzazione dei progetti strategici di estrazione, riciclaggio o trasformazione di materie prime critiche strategiche - Competenza del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) a presentare i progetti presso la Commissione europea, sentita la Regione interessata, nonché ad approvare il Piano nazionale delle materie prime critiche e il programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, sentite le regioni interessate - Istituzione di un punto unico di contatto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per il rilascio di ogni titolo abilitativo, nonché per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio, senza coinvolgimento della Regione interessata, sia coinvolta o sentita nella procedura di rilascio dei titoli abilitativi - Competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy a convocare la conferenza di servizi e di rilasciare l'autorizzazione unica per i progetti strategici - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione delle proprie competenze legislative statutarie, nonché della competenza regionale in materie residuali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 216029).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. a), h) ed m); 4, lett. a); 14; 46 e 54 statuto speciale; nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lett. b), del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, ossia quelle materie non energetiche e non agricole che, in base al regolamento n. 2024/1252/UE, sono considerate critiche per la loro grande importanza economica nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e per il loro significativo utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori strategici, al fine di garantire l’autosufficienza dell’Unione europea nel loro approvvigionamento. Le disposizioni impugnate, immediata attuazione al suddetto regolamento nell’ordinamento interno, nelle more dell’adozione di una disciplina organica del settore, disciplinano: i) i criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti ivi indicati (art. 1, commi 1 e 2); ii) il procedimento di riconoscimento del carattere strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lett. b); iii) le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i medesimi progetti (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2); iv) l’avvio dell’attività di ricerca di materie prime critiche e la pianificazione e programmazione nazionale (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lett. b). Esse sono espressione della potestà legislativa statale esercitata in attuazione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario e si sostanziano nell’adozione di norme fondamentali di riforma economico-sociale. Esse sono inoltre riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali: i) la tutela della concorrenza, in quanto mirano a rafforzare e potenziare l’approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico, sia nella fase della mappatura e raccolta delle informazioni geologiche sia nella fase della concreta realizzazione dei progetti strategici, per il corretto funzionamento del mercato; ii) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in quanto contemplano sia una semplificazione delle procedure di valutazione ambientale, sia il coinvolgimento, nelle procedure autorizzatorie e nelle attività di programmazione e pianificazione, di soggetti pubblici incardinati presso il MASE o dei quali fanno comunque parte suoi rappresentanti, come il CITE, il punto unico di contatto e il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche; iii) la difesa, in ragione dell’utilizzo delle materie prime critiche nei settori aerospaziali e della difesa. Vista la finalità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri, e ferma restando la diretta applicabilità dell’indicato regolamento, la fonte più idonea a darvi attuazione nell’ordinamento interno è un atto legislativo statale, in quanto eventuali interventi regionali limitati ai rispettivi territori rischierebbero di non raggiungere gli obiettivi e perpetrare quell’eterogeneità e difetto di coordinamento che il diritto dell’Unione si propone di eliminare, tenendo conto che i limiti derivanti dall’ordinamento eurounitario operano anche nei confronti delle competenze legislative delle regioni speciali, i cui statuti vincolano la potestà legislativa, anche primaria, al rispetto degli obblighi internazionali. Le disposizioni impugnate non hanno, pertanto, determinato alcuna lesione delle competenze legislative rivendicate dalla Regione, in quanto risultano adottate in attuazione del regolamento UE, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, e, oltre a costituire norme fondamentali di riforma economico-sociale, sono prevalentemente riconducibili a materie trasversali di competenza esclusiva statale, quali in particolare la tutela della concorrenza e dell’ambiente.