Sentenza 74/2008 (ECLI:IT:COST:2008:74)
Massima numero 32223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  12/03/2008;  Decisione del  12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32222


Titolo
Previdenza - Pensioni corrisposte dall'INPDAP - Pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del 'dante causa' - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della stessa nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e dell'affidamento nella sicurezza giuridica - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché, prevedendo che "per le pensioni di riversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di riversibilità", avrebbe irrazionalmente modificato la normativa preesistente utilizzando l'interpretazione autentica al di là della funzione che le è propria. Premesso che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e premesso ancora che detta norma censurata non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, quando si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, si deve ritenere che, nel caso in esame, il legislatore, riaffermando il principio dell'indipendenza del trattamento pensionistico di riversibilità rispetto alla data di liquidazione della pensione del dante causa, a fronte di una non univoca giurisprudenza contabile, ha scelto uno dei possibili significati della norma impugnata. La ragionevolezza della norma si evince anche dal fatto che l'assetto recato dalla disposizione denunciata riguarda pure il complessivo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio, nonché dalla circostanza che il legislatore, con il comma 775 dell'art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006, ha salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato.

- In merito all'affermazione che la legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, vedi, citate, sentenze nn. 234/2007, 274/2006, 374 e 29//2002, n. 525/2000.

- In merito all'affermazione che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, può modificare in modo sfavorevole la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati, sempre che l'intervento possa dirsi non irragionevole, vedi, citate, sentenze nn. 282/2005 e 6/1994.

- Sul principio di autonomia del diritto alla pensione di riversibilità, vedi, citata, sentenza n. 446/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 774

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte