Sentenza 75/2008 (ECLI:IT:COST:2008:75)
Massima numero 32225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
12/03/2008; Decisione del
12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di «formazione del personale» e di «organizzazione degli uffici» e delle correlate funzioni amministrative regionali - Omessa motivazione in ordine alla lesività della disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Istituzione dell'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di «formazione del personale» e di «organizzazione degli uffici» e delle correlate funzioni amministrative regionali - Omessa motivazione in ordine alla lesività della disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 581 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Difatti la Regione ricorrente non chiarisce come la disposizione in questione, che definisce le funzioni di un ente nazionale, quale la nuova Agenzia per la formazione, possa determinare una lesione della sfera di autonomia garantita alle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 581
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte