Sentenza 75/2008 (ECLI:IT:COST:2008:75)
Massima numero 32226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  12/03/2008;  Decisione del  12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Massime associate alla pronuncia:  32224  32225  32227


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Definizione annuale del fabbisogno di dirigenti dello Stato da reclutare per pubblico concorso - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di «formazione del personale» e di «organizzazione degli uffici», delle correlate funzioni amministrative regionali nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione - Censura priva di argomentazioni in ordine alla lesività della disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 584 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. La censura non è argomentata, né si vede come la disposizione impugnata, che riguarda la definizione annuale del fabbisogno di dirigenti da parte delle amministrazioni dello Stato, possa incidere sulla sfera di autonomia garantita alle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 584

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte