Sentenza 75/2008 (ECLI:IT:COST:2008:75)
Massima numero 32226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
12/03/2008; Decisione del
12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Definizione annuale del fabbisogno di dirigenti dello Stato da reclutare per pubblico concorso - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di «formazione del personale» e di «organizzazione degli uffici», delle correlate funzioni amministrative regionali nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione - Censura priva di argomentazioni in ordine alla lesività della disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.
Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Definizione annuale del fabbisogno di dirigenti dello Stato da reclutare per pubblico concorso - Ricorso della Regione Lombardia - Ritenuta violazione della competenza legislativa residuale in materia di «formazione del personale» e di «organizzazione degli uffici», delle correlate funzioni amministrative regionali nonché dei principi di ragionevolezza, buon andamento e leale collaborazione - Censura priva di argomentazioni in ordine alla lesività della disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 584 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. La censura non è argomentata, né si vede come la disposizione impugnata, che riguarda la definizione annuale del fabbisogno di dirigenti da parte delle amministrazioni dello Stato, possa incidere sulla sfera di autonomia garantita alle Regioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 584 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. La censura non è argomentata, né si vede come la disposizione impugnata, che riguarda la definizione annuale del fabbisogno di dirigenti da parte delle amministrazioni dello Stato, possa incidere sulla sfera di autonomia garantita alle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 584
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte