Previdenza - Legge della Regione Siciliana - Trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali - Abrogazione, con decorrenza 31 dicembre 2003, della norma che, in deroga al blocco dei prepensionamenti, consentiva l'anticipato collocamento a riposo per i dipendenti regionali che avessero maturato l'anzianità di servizio necessaria - Denunciata ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, censurato in quanto, abrogando, con effetto dal 31 dicembre 2003, la norma che, in deroga al blocco dei prepensionamenti, consentiva l'anticipato collocamento a riposo dei dipendenti regionali che avessero maturato l'anzianità di servizio necessaria, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti. Infatti, non solo il fluire del tempo - di per sé elemento diversificatore che consente di trattare in modo diverso le stesse categorie di soggetti - non comporta, nei rapporti di durata, una lesione della parità di trattamento, ma l'elemento temporale è legittimo criterio di discrimine allorquando intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell'ambito del riordino complessivo della disciplina di una determinata materia, come accaduto nel caso in esame.
- Sul fluire del tempo v., citate, sentenza n. 234/2007 e ordinanza n. 400/2007.