Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Previsione legislativa che determina, anche in via ipotetica, nuove spese - Necessaria individuazione della copertura, anche da parte del legislatore regionale - Necessità che la stessa sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, equilibrata, in ragione dell'esigenza di chiarezza e solidità del bilancio - Diretta applicabilità del parametro costituzionale di riferimento, pur attuato da disposizioni ordinarie - Allegazione della relazione tecnica - Necessità (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Siciliana che prevede, nell'ambito del programma per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669, le attività da effettuarsi e la copertura dei relativi oneri). (Classif. 036005).
L'art. 81 Cost. impone che ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte, in quanto la mancata considerazione degli oneri rende costituzionalmente illegittima una legge, per mancanza di copertura, non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se per oneri solo "ipotetici". (Precedenti: S. 187/2022; S. 155/2022 - mass. 45010; S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548).
Il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira, per cui la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri. (Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43125; S. 183/2016; S. 307/2013 - mass. 37548; S. 131/2012 - mass. 36340).
Il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte; ciò nondimeno esistono plurime disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale fra le quali l'art. 19, comma 2, della legge n. 196 del 2009 e l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011. (Precedenti: S. 200/2022 - mass. 44979; S. 124/2022 - mass. 44884; S. 226/2021 - mass. 44387; S. 235/2020 - mass. 42572; S. 26/2013).
L'allegazione della relazione tecnica agli atti normativi che comportino conseguenze finanziarie è necessaria, ai fini di escludere la violazione del parametro costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost., anche in presenza di una legge regionale munita di clausola di neutralità finanziaria (Precedenti: S. 124/2022 - mass. 44884; S. 163/2020; S. 227/2019 - mass. 40866).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost. - gli artt. 4 e 4-bis, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022 i quali, rispettivamente, prevedono l'adozione, entro il 30 giugno di ogni anno, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per il primo anno, di un programma con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669, di durata quinquennale articolato per annualità e che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali. Entrambe le disposizioni impugnate dal Governo violano l'art. 81, terzo comma, Cost., concernente l'obbligo per ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte: la prima, infatti, comporta oneri e conseguenti spese aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attività previste dal disposto programma; mentre la seconda non è idonea, per la genericità della sua formulazione, a garantire con il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si riferisce trovi adeguata copertura. Né l'individuazione della copertura è desumibile dalla relazione tecnica, da allegare agli atti che comportino conseguenze finanziarie, che nel caso è mancante).