Ordinanza 79/2008 (ECLI:IT:COST:2008:79)
Massima numero 32232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
12/03/2008; Decisione del
12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio ordinario o abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e di parità delle parti nel processo nonché contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e la finalità rieducativa della pena - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio ordinario o abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e di parità delle parti nel processo nonché contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e la finalità rieducativa della pena - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurati in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 Cost., dal momento che il rimettente ha sottoposto a scrutinio di costituzionalità norme di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo.
- Sulla manifesta inammissibilità per inesatta indicazione della norma oggetto di censura v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 461, n. 459 e n. 384/2007.
Atti oggetto del giudizio
legge
20/02/2006
n. 46
art. 1
co.
legge
20/02/2006
n. 46
art. 2
co.
legge
20/02/2006
n. 46
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte