Ordinanza 79/2008 (ECLI:IT:COST:2008:79)
Massima numero 32232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  12/03/2008;  Decisione del  12/03/2008
Deposito del 28/03/2008; Pubblicazione in G. U. 02/04/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio ordinario o abbreviato - Appello del pubblico ministero - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e di parità delle parti nel processo nonché contrasto con l'obbligatorietà dell'azione penale e la finalità rieducativa della pena - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, censurati in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 111 e 112 Cost., dal momento che il rimettente ha sottoposto a scrutinio di costituzionalità norme di cui non deve fare applicazione nel giudizio a quo.

- Sulla manifesta inammissibilità per inesatta indicazione della norma oggetto di censura v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 461, n. 459 e n. 384/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  20/02/2006  n. 46  art. 1  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 2  co. 

legge  20/02/2006  n. 46  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte