Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento in giudizio di soggetto titolare di un mero interesse di fatto, riflesso ed eventuale rispetto alla controversia del giudizio 'a quo' - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, comma 1), lettera c), e 12 della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, è inammissibile l'intervento di un soggetto, intervenuto nel giudizio principale successivamente alla sospensione dello stesso, in quanto lo stesso risulta titolare di un interesse di fatto, meramente riflesso ed eventuale rispetto alla controversia oggetto del giudizio a quo. Invero, il principio della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio di costituzionalità con quelle costituite nel giudizio a quo può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l'interesse di cui è titolare il soggetto, pur formalmente estraneo al giudizio principale, inerisce immediatamente al rapporto sostanziale, rispetto al quale un'eventuale pronuncia di accoglimento eserciterebbe una influenza diretta.
- Sulla necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio incidentale e del giudizio a quo, vedi, citata, ordinanza n. 352/2007.
- Sull'inammissibilità dell'intervento di soggetti titolari di un interesse di mero fatto rispetto alla controversia del giudizio del giudizio a quo, vedi, citate, sentenza n. 307/2002 e ordinanza n. 129/1998.